Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Capo VI.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento.
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La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
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Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi
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trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.
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quella della scadenza, se vi sia la clausola « senza spese ».
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Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare
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Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento
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pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorchè il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola « senza spese ».
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mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola « senza spese »; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti
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, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se
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successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in